Rapporto Ambientale Preliminare - Comune di Stefanaconi
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Rapporto Ambientale Preliminare
Con l’adozione della Direttiva 01/42/CE, meglio nota come Direttiva VAS (valutazione ambientale strategica), il Parlamento ed il Consiglio dell’unione Europea istituiscono l’obbligo per gli Stati membri, entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia dal 21 luglio 2004), di sottoporre a valutazione ambientale tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente o che definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti da sottoporre a valutazione d’Impatto ambientale (VIA). La direttiva stabilisce una serie di condizioni che devono essere integrate nelle procedure in vigore negli stati membri per l’adozione dei piani o dei programmi. Gli aspetti salienti possono essere così elencati:
-la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa
procedura legislativa (art. 4);
- essa comporta la redazione di un “rapporto ambientale” e di una “sintesi non tecnica” del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente (art.5);
- la valutazione deve porre a confronto le possibili ragionevoli alternative (art.5);
- la procedura di valutazione deve basarsi sulla consultazione pubblica per la quale
va predisposta un’adeguata diffusione dell’informazione (art.6);
- deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del
processo di attuazione e revisione del piano (art.10).
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