Piano Comunale di Emergenza

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Premessa e quadro normativo di riferimento


Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401
del 9 novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile
sono stati assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro
dell’Interno e, di conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli eventi denominati di tipo “C”, ma non solo.
Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per
le emergenze definite di tipo “B”, cioè di livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi di tipo “A”, cioè di livello locale.
In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni a cui la legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande autonomia d’intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e previsione, della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo soprattutto su cinque fattori:
1. prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d’evento;
2. prevenzione a breve – medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione d’emergenza degli Enti locali;
3. previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi, da pochi giorni a poche ore prima dell’evento;
4. gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
5. ritorno alla normalità , predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino relativi al ritorno alle normali condizioni di vita.
Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione, sia in emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all’evento.
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.
Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale, le seguenti:

  •  Legge n.996/1970;
  •  Legge n. 225/1992;
  •  Decreto Legislativo n.112/1998;
  •  Legge n. 265/1999;
  •  Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
  •  Legge n.401/2001.

 


 

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